- Generalità
- Responsabilità
- Controllo del Regolamento
- Normativa di riferimento
- Definizioni
- Richiesta ed esecuzione dell’ispezione
- 6.1 Richiesta del Cliente e definizione degli accordi contrattuali
- 6.2 Formulazione dell’offerta
- 6.3 Riesame del contratto
- 6.4 Attività di ispezione: esecuzione
- 6.4.1 Incarico al Verificatore
- 6.4.2 Esecuzione della Verifica
- 6.4.3 Verbale di Verifica
- Verifiche straordinarie
- Gestione dei verbali
- Riservatezza
- Ricorsi
- Reclami nei confronti dell’Organismo di ispezione VEC
- Uso del logo Accredia
- Uso del verbale
- Aggiornamento Regolamento
- Impegni del Cliente
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Generalità
Questa sezione definisce il regolamento adottato dall’Organismo di Ispezione VEC per le verifiche ispettive periodiche e straordinarie di ascensori e montacarichi in servizio privato e di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore, di cui all’art. 2 del D.P.R. 162/99 e s.m.i, la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s in servizio privato, in accordo agli articoli 13 e 14 del D.P.R. 162/99 come modificato dal D.P.R. 214/2010 e dal D.P.R. 23/2017, nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verifica, e ne contiene le relative regole di esecuzione.
Essa descrive in dettaglio le reciproche responsabilità tra l’organismo di Ispezione VEC ed il suo Cliente, nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verifica.
Le verifiche periodiche e straordinarie di cui sopra sono finalizzate ad accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio degli impianti siano in condizioni di efficienza, che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente e che si sia ottemperato alle non conformità e/o osservazioni eventualmente impartite in precedenti verifiche (e/o ad eventuali disposizioni legislative e/o normative sopravvenute).
L’Organismo di Ispezione VEC ed i suoi verificatori operano verifiche su impianti dove non sono progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, acquirenti, proprietari, utilizzatori o manutentori.
L’Organismo di ispezione VEC ed i suoi verificatori non sono impegnati in attività che possano entrare in conflitto con l’indipendenza di giudizio e con l’integrità professionale in relazione alle attività di verifica. In particolare, essi non svolgono attività in conflitto con l’indipendenza dalle attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzazione e manutenzione degli impianti ispezionati.
Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.vecsrl.it
In caso di revisione del regolamento, tutti i Clienti che hanno in essere il contratto con l’Organismo di ispezione VEC vengono informati dell’esistenza della nuova versione sotto la responsabilità del responsabile tecnico dell’Organismo stesso.
L’Organismo di Ispezione VEC applica il presente regolamento in maniera uniforme e imparziale per tutti i Clienti, assicurando l’accesso a tali servizi senza porre in atto condizioni di tipo finanziario o di altra natura (dimensioni del Cliente, appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo, numero di impianti da sottoporre a verifica, ecc.).
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Responsabilità
Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che il Cliente e l’Organismo di ispezione VEC devono assumere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di Verifica.
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Controllo del Regolamento
Il regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.vecsrl.it.
In ogni caso i Clienti possono richiederne copia cartacea.
L’Organismo di Ispezione VEC, in caso di revisione del regolamento, informerà opportunamente tutti i Clienti secondo quanto previsto dal paragrafo 14.
Ogni modifica sarà evidenziata con le seguenti modalità:
- il testo revisionato e/o aggiuntivo viene scritto in carattere corsivo – sottolineato
- il testo annullato e non sostituito è segnalato con {testo annullato}
Nel caso di nuove edizioni, invece, poiché i cambiamenti risultano significativi non viene evidenziata la singola modifica, ma fa testo l’intero contenuto del documento.
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Normativa di riferimento
- P.R. 162/99 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162) “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio” e ss.mm.ii., di seguito elencate:
- P.R. 214/2010 (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214) “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”;
- P.R. 8/2015 (Decreto del Presidente della Repubblica 19 Gennaio 2015, n. 8) “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio”;
- P.R. 23/2017 (Decreto del Presidente della Repubblica 10 Gennaio 2017, n. 23) “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori”.
- Regolamento Accredia RG-01 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione – Parte Generale”, disponibile sul sito www.accredia.it
- Regolamento Accredia RG-01-04 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione” disponibile sul sito www.accredia.it e relative prescrizioni aggiuntive dell’organismo di accreditamento e delle autorità competenti (quali organismi ministeriali, ecc)
- Regolamento Accredia RG-09 “Regolamento per l’utilizzo del marchio Accredia” disponibile sul sito www.accredia.it
- Norme tecniche applicabili UNI, EN, ecc. specifiche di riferimento e relative Linee Guida.
- Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006
- Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
Inoltre, il presente Regolamento è altresì conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”.
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Definizioni
La terminologia utilizzata da VEC s.r.l. nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo ai documenti menzionati al paragrafo 4, ed alla seguente norma tecnica nella revisione in vigore:
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 “Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali”
Valgono inoltre le seguenti definizioni:
- Cliente: il richiedente l’esecuzione di una verifica. Può essere il proprietario direttamente o tramite il suo Legale Rappresentante; nel caso di edifici condominiali, per Cliente si intende il Condominio e per “Legale Rappresentante” si intende l’Amministratore del Condominio.
- Non Conformità: condizione di mancato soddisfacimento di uno o più requisiti definiti dalla norma/e di riferimento; agli effetti del presente regolamento si considera non conformità anche il presunto mancato soddisfacimento di requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti dalle Direttive Europee di prodotto pertinenti, riscontrato sulla base di evidenze oggettive.
- Osservazione: indicazione dell’assenza di dispositivi, sistemi o documenti o non rispetto di requisiti funzionali che non pregiudicano l’utilizzo in sicurezza dell’impianto.
- Ispezione[1]: attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, misure strumentali, prove funzionali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un’indagine conoscitiva.
- Verbale di Verifica: documento di sintesi dell’attività di ispezione.
I risultati che emergono dalle attività di ispezione sono espressi come:
- Rilievi: risultati che emergono dall’attività di ispezione e che sono espressi come deviazioni dalle disposizioni di legge o dalle norme tecniche a seguito delle attività di ispezione. La classificazione dei rilievi si riferisce a quanto indicato al punto precedente e sono suddivisi in Non Conformità o Osservazioni.
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Richiesta ed esecuzione dell’ispezione
6.1 Richiesta del Cliente e definizione degli accordi contrattuali
Il Cliente può richiedere il servizio di Ispezione direttamente tramite il modello MOD.07_06, per telefono o via mail in cui andranno indicati almeno i seguenti dati:
Tipo di verifica: Periodica o Straordinaria degli artt. 12 e 13 D.P.R. 162/99 e s.m.i.
Dati del proprietario: denominazione, dati fiscali, indirizzo
Dati caratteristici dell’impianto: matricola, portata, capienza, numero di fabbrica, normalmente rilevabili dalla targhetta apposta nella cabina dell’impianto, numero di piani serviti, ditta incaricata della manutenzione.
Elenco delle parti modificate dell’impianto, in caso di richiesta di verifica straordinaria.
Data dell’ultima verifica periodica dell’impianto.
6.2 Formulazione dell’offerta
VEC s.r.l. verifica la capacità di svolgere le attività di verifica richieste e la presenza o meno di un precedente contratto (in caso di presenza di un contratto già sottoscritto si passa alla fase di cui al paragrafo 6.4). In assenza di contratto già sottoscritto, sulla base dei dati di cui sopra VEC predisporrà l’Offerta e la invia al Cliente. L’accettazione dell’offerta può avvenire mediante sottoscrizione per accettazione da parte del Cliente dell’offerta inviata da VEC oppure attraverso un ordine emesso dal Cliente ovvero attraverso un contratto sottoscritto da entrambe le parti. L’accettazione dell’offerta implica l’accettazione da parte del Cliente dei contenuti del presente regolamento, gli importi relativi alle attività di ispezione e le condizioni e modlità di pagamento stabilite da VEC s.r.l. nel Contratto stesso.
Il contratto ha validità di due anni e si intende tacitamente rinnovato, salvo revoca di una delle due parti, da effettuarsi con lettera raccomandata almeno novanta giorni prima della scadenza.
6.3 Riesame del contratto
Consiste nel rivedere l’ordine/contratto in modo da garantire che:
- i requisiti della ispezione/verifica siano chiaramente definiti, documentati e compresi;
- ogni divergenza di interpretazione fra VEC e il richiedente sia risolta;
- VEC abbia la capacità di svolgere l’attività di ispezione (in relazione al campo di applicazione, alla sede delle unità operative del richiedente e ad ogni altro requisito particolare, come la lingua utilizzata dal richiedente stesso).
In caso di esito favorevole viene apposto il timbro “VEC” o firma della Direzione e il contratto viene codificato.
6.4 Attività di ispezione: esecuzione
6.4.1 Incarico al Verificatore
A seguito della stipula del contratto, sulla base dell’“Elenco Verificatori”, VEC incarica il Verificatore che eseguirà l’ispezione.
L’Ispettore designato per la verifica (o la Segreteria tecnica) prende contatto con la ditta incaricata della manutenzione concordando la data e l’ora in cui sarà effettuata la verifica; tale verifica verrà effettuata in un giorno lavorativo e in orario lavorativo di VEC s.r.l. (9:00-18:00), con uno scostamento massimo di 60 giorni solari rispetto alla naturale scadenza, salvo richieste particolari da concordare, previa informazione al Cliente (con l’esclusione degli edifici condominiali e dei privati).
Per gli impianti di nuova acquisizione la cui verifica periodica sia già scaduta, VEC s.r.l. provvede ad individuare immediatamente l’Ispettore per l’effettuazione della verifica e a darne comunicazione al Cliente, cui spetterà la definizione della data per l’effettuazione della visita.
Il Cliente può richiedere in forma scritta ed in qualsiasi momento l’elenco degli ispettori VEC s.r.l. e può fare sempre obiezione, in forma scritta entro 3 giorni dalla comunicazione, sulla nomina dell’Ispettore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici.
Qualora l’elenco ispettori sia stato richiesto dal Cliente sarà compito di VEC s.r.l. aggiornare la lista ispettori e comunicarne tempestivamente le variazioni al Cliente.
6.4.2 Esecuzione della Verifica
La verifica periodica si sviluppa nelle seguenti fasi:
- verifica dei componenti sicurezza (prova del loro funzionamento);
- accertamento dello stato di usura dei componenti di sicurezza;
- ottemperanza alle prescrizioni impartite con precedenti verbali di verifica;
- verifica dell’annotazione dell’esito delle prove effettuate dalla ditta di manutenzione.
Oltre alle apparecchiature facenti parte dell’impianto, la verifica riguarda anche gli ambienti che li contengono, quali il locale macchinario, il vano di corsa, il locale rinvii (ove presente), nonché le vie di accesso a detti locali.
L’attività di ispezione VEC s.r.l. non riguarda l’esame della conformità dell’impianto alle norme/leggi al momento dell’installazione, in quanto di pertinenza dell’organismo di certificazione che ha rilasciato l’attestato di esame CE o esami UE del tipo (in relazione ad impianti certificati in conformità alla direttiva 2014/33/UE) o che ne ha permesso la messa in servizio oppure dell’ente pubblico (ENPI, ISPESL, ecc.) che ha effettuato il collaudo.
6.4.3 Verbale di Verifica
L’Ispettore incaricato, durante il sopralluogo, riporta quanto rilevato su un verbale in minuta; terminata l’attività in campo l’Ispettore provvede a redigere il verbale in formato digitale, attraverso apposita applicazione software, entro 5 gg., se l’esito positivo, o entro 1 giorno se l’esito è negativo. Il verbale è firmato dall’Ispettore con apposizione del proprio timbro attestante l’iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri.
Tutti i verbali rilasciati vengono riesaminati dal Responsabile Tecnico (o dal suo Sostituto nel caso in cui l’Ispettore sia il Responsabile Tecnico), entro 5 giorni dalla redazione del verbale, in caso di esito positivo, e di 2 giorni in caso di esito negativo.
Se a seguito di analisi interna, il Responsabile Tecnico (o il suo Sostituto nel caso sopra indicato) dovesse ritenere opportuno apportare delle modifiche all’esito, VEC s.r.l. ne darà comunicazione formale all’ispettore, il quale apporterà le dovute modifiche emettendo un nuovo verbale che annulla e sostituisce il precedente. Qualora l’anomalia rilevata non risulti sanabile con la correzione e ri-emissione del verbale già emesso, verrà pianificata la ri-effettuazione della Verifica a chiusura delle anomalie riscontrate.
Nel caso di verbali con esito negativo, VEC s.r.l. provvederà ad inviare entro 5 giorni dalla data della verifica la comunicazione di verifica con esito negativo al Comune di competenza, come previsto dall’art. 12 del D.P.R. 162/99 e s.m.i..
Dopo il riesame, il verbale di verifica diventa definitivo e viene messo a disposizione tramite il software gestionale alla segreteria tecnica.
Il verbale successivamente viene stampato in n. 3 copie: una per il manutentore, una per il Cliente, una per l’archivio di VEC s.r.l..
Il verbale è quindi trasmesso al Cliente tramite posta ordinaria o posta elettronica, unitamente all’avviso di pagamento o alla fattura.
Il Verbale deve essere conservato e reso disponibile per le verifiche successive dell’impianto, a cura del Cliente, unitamente al libretto dell’impianto ed alla documentazione tecnica pertinente (istruzioni di uso e manutenzione, schemi elettrici/oleodinamici, ecc.), presso il luogo di impianto (locale macchinario, armadio apparecchiature, ecc.).
In caso di “esito positivo”, l’impianto sottoposto a verifica può essere mantenuto in esercizio (ove siano stati verbalizzati dei rilievi, il Cliente dovrà comunque ottemperare a quanto verbalizzato[2]).
In caso di “esito negativo”, l’impianto non può essere mantenuto in esercizio ed il Cliente dovrà effettuare gli interventi necessari per eliminare i rilievi rilevati e, a lavori ultimati, richiedere a VEC s.r.l. la verifica straordinaria prima della rimessa in servizio dell’impianto.
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Verifiche straordinarie
Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:
- esito negativo di precedente verifica periodica;
- incidente (anche non seguito da infortunio);
- modifiche costruttive dell’impianto;
- richiesta motivata da parte del Cliente.
- richiesta di verifica straordinaria ai sensi dell’art.12 comma 2 del DPR 162/99 e s.m.i. (per attivazione impianto per assegnazione numero di matricola).
La gestione e l’effettuazione delle verifiche straordinarie avvengono secondo le stesse modalità sopra descritte.
Nel caso in cui nel corso della verifica periodica l’Ispettore dovesse rendersi conto che è stato modificato/sostituito un componente di sicurezza, registrerà una verifica straordinaria effettuando comunque tutte le prove previste per l’effettuazione della verifica periodica.
In caso di assenza della documentazione tecnica del componente sostituito e/o di impossibilità di eseguire le prova non sarà effettuata la verifica straordinaria e verrà emesso un verbale con esito negativo contestuale alla verifica periodica.
Se l’effettuazione di una verifica straordinaria avviene in anticipo rispetto alla scadenza della verifica periodica, durante la stessa vengono effettuate tutte le prove previste per la verifica periodica e la periodicità sarà riferita alla data di effettuazione della verifica straordinaria stessa.
La gestione e l’effettuazione delle verifiche straordinarie avvengono secondo le stesse modalità sopra descritte.
Relativamente alle verifiche straordinarie, inoltre, è facoltà del Cliente chiedere una verifica dell’impianto per qualsiasi ragione (per esempio a seguito di un infortunio, per anomalie che dovessero manifestarsi sull’impianto, a seguito di un incendio, un allagamento, una fulminazione, ecc.).
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Gestione dei verbali
A seguito dell’emissione del verbale di ispezione, VEC s.r.l. aggiorna il proprio database con i dati relativi alla verifica eseguita.
I dati di cui sopra possono essere anche forniti da VEC s.r.l., su richiesta, agli Enti di accreditamento in relazione allo stato e al tipo di accreditamento, ed alle autorità ministeriali competenti.
Tale elenco contiene:
– il nominativo del Cliente ed il suo indirizzo;
– la matricola dell’impianto, come codificata da ENPI o ISPESL o Comune;
– il numero di impianto, come codificato da VEC;
– il tipo di servizio effettuato;
– la data della verifica;
– nominativo verificatore
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Riservatezza
L’Organismo di Ispezione VEC assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la verifica degli impianti vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da specifiche disposizioni di legge.
Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale dell’Organismo di Ispezione VEC coinvolto nelle operazioni di verifica sottoscrive una dichiarazione di impegno alla riservatezza, copia della quale viene rilasciata al Cliente su richiesta.
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Ricorsi
Il Cliente che ha utilizzato i servizi di verifica in accordo al DPR 162/99 dell’Organismo di ispezione VEC ha facoltà di presentare ricorsi scritti nei confronti dell’Organismo stesso in riferimento alle verifiche svolte presso il Cliente.
Il Cliente che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno all’Organismo di Ispezione VEC all’attenzione dell’Amministratore Unico – Viale Alessandro Volta n°12r-14r 50131 Firenze (FI); tale lettera dovrà riportare i riferimenti del Cliente, l’oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate, la firma del Cliente.
Con specifico riferimento ai ricorsi, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l’ispezione. VEC invierà al ricorrente dei rapporti sul progresso e sui risultati del ricorso
Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso (in tali casi all’Organismo di Ispezione VEC invierà al mittente una comunicazione con le motivazioni della respinta).
L’Amministratore Unico dell’’Organismo di Ispezione VEC si occuperà di verificare le motivazioni del ricorso analizzando sia la documentazione del ricorso stesso che eventuali interviste al personale coinvolto nelle attività di verifica (tecnici incaricati).
Al termine dell’indagine l’Amministratore Unico raccoglierà le risultanze della stessa ed informerà il ricorrente sugli esiti con una comunicazione scritta che illustrerà in funzione della casistica sotto riportata quanto segue:
- nel caso vengano riconfermate le decisioni prese in precedenza ed oggetto del ricorso, la lettera riporterà le motivazioni che hanno portato alla conferma della precedente decisione
- nel caso la decisione presa in precedenza ed oggetto del ricorso venga modificata, la lettera riporterà la modifica della decisione, le motivazioni che hanno portato a tale modifica e le azioni che si intendono adottare all’interno dell’Organismo di Ispezione VEC affinché eventuali casi simili non si ripetano.
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Reclami nei confronti dell’Organismo di Ispezione VEC
L’Organismo di ispezione VEC prende in considerazione i reclami e le segnalazioni provenienti dai Clienti e altri soggetti interessati alle seguenti condizioni:
- devono essere formalizzati per iscritto (è accettato qualsiasi supporto quale lettera, fax, e-mail) e devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo
- deve essere esplicitato il nominativo ed il recapito del reclamante;
- devono essere formalizzati i motivi del reclamo.
Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo o nella segnalazione presentata dal Cliente, questa viene contattata per i necessari chiarimenti.
I reclami e le segnalazioni vengono gestite tramite un apposito registro dei reclami e per ognuno di esse verrà inviata comunque una prima risposta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. I reclami vengono esaminati dal Direttore Tecnico dell’Organismo di ispezione VEC, che svolge le opportune indagini.
Con specifico riferimento ai reclami ricevuti, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l’ispezione. VEC invierà al ricorrente dei rapporti sul progresso e sui risultati del ricorso.
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Uso del logo Accredia
Al cliente è inibito l’utilizzo sia del logo VEC s.r.l. che del logo Accredia. L’Organismo VEC utilizzerà il logo Accredia sui verbali di verifica come da Regolamento Accredia RG-09.
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Uso del verbale
Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all’oggetto dell’Ispezione. In caso di accertamento di comportamenti scorretti, VEC s.r.l. intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine. È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da VEC s.r.l., purché riproducano integralmente l’originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata
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Aggiornamento Regolamento
L’Organismo VEC potrà in ogni momento modificare il regolamento. In tal caso l’Organismo VEC comunicherà a tutte i Clienti l’avvenuta modifica del regolamento con accettazione formale da parte dello stesso anche tramite e-mail e il rimando all’area di consultazione web disponibile on-line all’interno del sito www.vecsrl.it.
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Impegni del Cliente
Con l’accettazione del presente regolamento il Cliente si impegna a:
- mettere a disposizione del Verificatore VEC s.r.l. la documentazione tecnica in suo possesso, relativa all’impianto oggetto della verifica;
- mettere a disposizione del Verificatore VEC s.r.l. in occasione della verifica il manutentore dell’impianto oggetto di verifica;
- accettare, senza costi aggiuntivi a suo carico, che all’atto della verifica possano essere presenti Verificatori VEC s.r.l. inviati in affiancamento per formazione o per attività di monitoraggio in campo;
- permettere, pena la sospensione dell’attività ispettiva, senza costi aggiuntivi a suo carico, che possano essere presenti ispettori ACCREDIA durante l’ispezione che VEC s.r.l. esegue sugli impianti del cliente stesso: in questo caso, l’Ispettore ACCREDIA non partecipa all’attività di ispezione ma è presente in veste di osservatore;
- garantire al personale VEC s.r.l. (e/o ispettori Accredia), incaricato dei controlli, l’accesso in condizioni di sicurezza a tutte le aree aziendali e/o nei luoghi di ispezione.
[1] Relativamente alle attività oggetto del presente regolamento, il termine “verifica” è da considerarsi sinonimo del termine “ispezione”.
[2] L’eventuale esito positivo del verbale non solleva il Proprietario delle proprie responsabilità in ordine agli eventuali rilievi indicati nel Verbale.