INDICE
1. Generalità
2. Responsabilità
3. Controllo del regolamento
4. Normativa di riferimento
5. Definizioni
6. Richiesta ed esecuzione dell’ispezione
6.1 Richiesta dell’organizzazione e definizione degli accordi contrattuali
6.2 Riesame del contratto
6.3 Attività di ispezione : esecuzione
6.3.1 Incarico al Verificatore
6.3.2 Esecuzione della Verifica
6.4 Verbale di Verifica
6.5 Verifiche con esito negativo
7. Gestione dei verbali
8. Riservatezza
9. Ricorsi
10. Reclami nei confronti dell’Organismo di Ispezione VEC
11. Aggiornamento Regolamento
1. GENERALITÀ
Il presente documento ha lo scopo di descrivere in dettaglio le fasi e le regole principali da seguire per l’esecuzione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro appartenenti a:
– Gruppo SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza
centrifuga
a. Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
b. Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
c. Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
d. Carrelli semoventi a braccio telescopico;
e. Idroestrattori a forza centrifuga;
– Gruppo SP – Sollevamento persone
a. Scale aeree ad inclinazione variabile;
b. Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato;
c. Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano;
d. Ponti sospesi e relativi argani;
e. Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne;
f. Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente;
– Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento
a. Attrezzature a pressione:
I. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar;
II. Generatori di vapor d’acqua;
III. Generatori di acqua surriscaldata;
IV. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi;
V. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW;
VI. Forni per le industrie chimiche e affini;
b. Insiemi
Assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000; eseguite in accordo all’Allegato VII del D.Lgs.81/08 ed al D.M. 11 aprile 2011.
Tali verifiche sono attività tecniche finalizzate ad accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’attrezzatura di lavoro siano in condizioni di efficienza, che i dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo funzionino regolarmente.
2. RESPONSABILITÀ
Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che l’organizzazione e l’Organismo di ispezione VEC devono assumere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di Verifica.
3. CONTROLLO DEL REGOLAMENTO
Il regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.vecsrl.it. In ogni caso le organizzazioni possono richiederne copia cartacea.
L’Organismo di Ispezione VEC, in caso di revisione del regolamento, informerà opportunamente tutte le organizzazioni secondo quanto previsto dal paragrafo 11.
Ogni modifica sarà evidenziata con le seguenti modalità:
– il testo revisionato e/o aggiuntivo viene scritto in carattere corsivo – sottolineato
– il testo annullato e non sostituito è segnalato con {testo annullato}
Nel caso di nuove edizioni, invece, poiché i cambiamenti risultano significativi non viene evidenziata la singola modifica, ma fa testo l’intero contenuto del documento.
4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La legislazione applicabile allo svolgimento delle attività di ispezione di cui al presente regolamento è in accordo con i seguenti documenti legislativi e normativi:
– D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
– D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
– D.M. 11 aprile 2011, concernente “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’All. VII del D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei
soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”;
– D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
– Direttiva 2006/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CEE
– D.Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”;
– Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);
– D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”;
– D.M. n° 329 del 01/12/2004, regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
– Direttiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
– D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 311 “Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione”;
– D.M. 1 dicembre 1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”
– UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012: Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni
5. DEFINIZIONI
La terminologia utilizzata da VEC s.r.l. nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo al D.M. 11/04/2011 ed in particolare si riportano le seguenti definizioni:
– Richiedente: il richiedente o il Legale Rappresentante dell’azienda proprietaria o utilizzatrice delle attrezzature che presenta la richiesta per l’esecuzione di una verifica;
– Prima verifica periodica: è la prima delle verifiche periodiche e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro;
– Verifica periodica Successiva alla Prima: verifica con periodicità stabilita, finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo dell’attrezzatura di lavoro;
– Indagine supplementare: attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo delle attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali;
– Verbale di verifica: documento di sintesi dell’attività di verifica predisposto per raccogliere le annotazioni e le risultanze della stessa.
– Scheda tecnica: documento in cui vengono indicati i dati di caratteristiche tecniche salienti relativamente ad un prodotto;
– Non Conformità: rilievo che evidenzia la condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti cogenti applicabili che mette a rischio la sicurezza degli utenti; la Non Conformità determina l’esito negativo della verifica, attivando l’iter previsto dalle norme.
– Commenti: indicazioni finalizzate a evidenziare situazioni di potenziale rischio al fine di poter operare un miglioramento dell’attrezzatura di lavoro in riferimento alla regola dell’arte; ovvero sono finalizzati a prevenire mancati soddisfacimenti di un requisito di sicurezza che però non risultano cogente sull’attrezzatura di lavoro oggetto di verifica
6. RICHIESTA ED ESECUZIONE DELL’ISPEZIONE
6.1 RICHIESTA DELL’ORGANIZZAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI
L’Organizzazione interessata ad avvalersi dell’Organismo VEC per i servizi di verifica di cui al presente regolamento provvederà a compilare il Modulo di Richiesta di Verifica con cui saranno rese note le seguenti informazioni:
– generalità dell’Organizzazione richiedente (ragione sociale, indirizzo, dati fiscali);
– dati sull’attrezzatura da sottoporre a verifica periodica.
L’Organizzazione può richiedere il servizio di Ispezione direttamente tramite il modello MOD.11_03 oppure dal sito internet ”http://www.vecsrl.it/richiedi-offerta.
Sulla base dei dati di cui sopra l’Organismo VEC predisporrà l’Offerta e la invierà all’Organizzazione.
L’accettazione dell’offerta può avvenire mediante sottoscrizione per accettazione da parte dell’ organizzazione dell’offerta inviata dall’Organismo VEC oppure attraverso un ordine emesso dall’organizzazione ovvero attraverso un contratto sottoscritto da entrambe le parti. L’accettazione dell’offerta implica l’accettazione da parte dell’organizzazione dei contenuti del presente regolamento.
6.2 RIESAME DEL CONTRATTO
Consiste nel rivedere l’ordine/contratto in modo da garantire che:
– i requisiti della verifica siano chiaramente definiti, documentati e compresi;
– ogni divergenza di interpretazione fra l’Organismo VEC ed il richiedente sia risolta;
– l’Organismo VEC abbia la capacità di svolgere l’attività di verifica.
In caso di esito favorevole viene apposto il timbro “VEC” o firma della Direzione e il contratto viene codificato.
6.3 ATTIVITÀ DI ISPEZIONE : ESECUZIONE
6.3.1 INCARICO AL VERIFICATORE
A seguito della stipula del contratto, sulla base dell’ “Elenco Verificatori”, l’Organismo VEC incarica il Verificatore che eseguirà la verifica.
Prima di iniziare le attività, il verificatore prende contatti con l’organizzazione per pianificare la stessa. L’organizzazione ha facoltà di ricusare preventivamente il verificatore inviando apposita comunicazione scritta via e-mail ordinaria o PEC all’Organismo VEC indicandone i motivi (ad es. per eventuali conflitti di interesse oppure comportamento deontologicamente scorretto).
6.3.2 ESECUZIONE DELLA VERIFICA
La verifica periodica si sviluppa nelle seguenti fasi:
1. esame documentale;
2. esame a vista, preliminare all’esecuzione delle prove e misurazioni, il cui scopo è di controllare che le attrezzature di lavoro analizzate siano conformi ai requisiti di sicurezza (limitatamente alle parti verificabili e fatte salve le specifiche responsabilità del fabbricante per le attrezzature marcate CE in merito alla rispondenza ai requisiti essenziali di salute e sicurezza delle Direttive di prodotto applicabili) e mantenute secondo le disposizioni di legge e le norme tecniche;
3. esecuzioni delle prove e misure previste dalle norme tecniche di riferimento e dalle procedure VEC al fine di verificare il corretto funzionamento dell’attrezzatura e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza.
Durante la verifica può essere presente un riferimento tecnico incaricato dal cliente (eventuali costi dell’assistenza di tale personale sono a carico del Richiedente).
6.4 VERBALE DI VERIFICA
Al termine dell’ispezione, il verificatore emette il Verbale di Verifica (redatto conformemente ai modelli di cui all’allegato IV al Decreto 11 Aprile 2011) e lo consegna all’organizzazione. L’invio del Verbale di Verifica avviene entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di verifica; esso assume validità definitiva solo a seguito del riesame da parte del Responsabile Tecnico (RT) e/o del Sostituto del Responsabile Tecnico (SRT) della VEC. Se il RT e/o SRT individua verbali non adeguati, contatta il Verificatore per chiarimenti e gli richiede di riemettere il verbale corretto e di riconsegnarlo all’organizzazione.
Nel caso di verbale di verifica con esito negativo si applica quanto riportato al cap. 6.5
6.5 VERIFICHE CON ESITO NEGATIVO
Nel caso di “esito negativo” (NON adeguatezza dell’attrezzatura di lavoro ai fini della sicurezza), il verificatore trasmetterà a VEC s.r.l. il rapporto con esito negativo al termine della stessa giornata lavorativa. L’attrezzatura di lavoro non potrà essere mantenuta in esercizio; secondo quanto stabilito dal Decreto 11 aprile 2011, l’azienda richiedente il servizio di verifica dovrà provvedere
all’eliminazione delle cause che hanno determinato tale rilievo. VEC s.r.l., inoltre, provvederà a darecomunicazione dell’esito negativo della verifica all’Ente preposto alla vigilanza competente perterritorio affinché adotti le misure previste dalla legge. In caso di constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, VEC s.r.l. effettuerà apposita segnalazione all’autorità di sorveglianza del mercato, per il tramite di INAIL e/o ASL.
7. GESTIONE DEI VERBALI
Una volta riesaminato il verbale, VEC s.r.l. aggiorna il proprio elenco dei verbali emessi.
L’elenco non è disponibile al pubblico, ma è a disposizione delle autorità, nel caso ne sia fatta richiesta. I verbali vengono inviati alle Organizzazioni clienti in formato elettronico a mezzo e-mail.
8. RISERVATEZZA
L’Organismo di Ispezione VEC s.r.l. assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la verifica degli impianti vengano trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da specifiche disposizioni di legge.
Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale dell’Organismo di Ispezione VEC s.r.l. coinvolto nelle operazioni di verifica sottoscrive una dichiarazione di impegno alla riservatezza, copia della quale viene rilasciata all’organizzazione su richiesta.
9. RICORSI
L’organizzazione che ha utilizzato i servizi di verifica dell’Organismo di ispezione VEC s.r.l. ha facoltà di presentare ricorsi scritti nei confronti dell’Organismo stesso in riferimento alle verifiche svolte presso l’organizzazione.
L’organizzazione che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno all’Organismo di Ispezione VEC s.r.l. all’attenzione dell’Amministratore Unico – Viale Alessandro Volta n°12r-14r 50131 Firenze (FI); tale lettera dovrà riportare i riferimenti dell’organizzazione, l’oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali
allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate, la firma dal legale rappresentante dell’organizzazione.
Con specifico riferimento ai ricorsi, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l’ispezione. VEC s.r.l. invierà al ricorrente dei rapporti sul progresso e sui risultati del ricorso
Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso (in tali casi all’Organismo di Ispezione VEC s.r.l. invierà al mittente una comunicazione con le motivazioni della respinta).
L’Amministratore Unico dell’’Organismo di Ispezione VEC s.r.l. si occuperà di verificare le motivazioni del ricorso analizzando sia la documentazione del ricorso stesso che eventuali interviste al personale coinvolto nelle attività di verifica (tecnici incaricati).
Al termine dell’indagine l’Amministratore Unico raccoglierà le risultanze della stessa ed informerà il ricorrente sugli esiti con una comunicazione scritta che illustrerà in funzione della casistica sotto riportata quanto segue:
a) nel caso vengano riconfermate le decisioni prese in precedenza ed oggetto del ricorso, la lettera
riporterà le motivazioni che hanno portato alla conferma della precedente decisione;
b) nel caso la decisione presa in precedenza ed oggetto del ricorso venga modificata, la lettera
riporterà la modifica della decisione, le motivazioni che hanno portato a tale modifica e le azioni che si intendono adottare all’interno dell’Organismo di Ispezione VEC affinché eventuali casi simili non si ripetano.
10. RECLAMI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI ISPEZIONE VEC
L’Organismo di ispezione VEC s.r.l. prende in considerazione i reclami e le segnalazioni provenienti dalle organizzazioni clienti e altri soggetti interessati alle seguenti condizioni:
a) devono essere formalizzati per iscritto (è accettato qualsiasi supporto quale lettera, fax, e-mail) e devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
b) deve essere esplicitato il nominativo ed il recapito del reclamante;
c) devono essere formalizzati i motivi del reclamo .
Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo o nella segnalazione presentata dall’organizzazione, questa viene contattata per i necessari chiarimenti.
I reclami e le segnalazioni vengono gestite tramite un apposito registro dei reclami e per ognuno di esse verrà inviata comunque una prima risposta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.
I reclami vengono esaminati dal Direttore Tecnico dell’Organismo di ispezione VEC, che svolge le opportune indagini.
Con specifico riferimento ai reclami ricevuti, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l’ispezione. VEC s.r.l. invierà al ricorrente dei rapporti sul progresso e sui risultati del ricorso.
11. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO
L’Organismo VEC s.r.l. potrà in ogni momento modificare il regolamento. In tal caso l’Organismo VEC s.r.l. comunicherà a tutte le organizzazioni clienti l’avvenuta modifica del regolamento e il rimando all’area di consultazione web disponibile on-line all’interno del sito www.vecsrl.it.