INDICE
- Generalità
- Responsabilità
- Controllo del Regolamento
- Normativa di riferimento
- Richiesta ed esecuzione dell’ispezione
- Verifiche straordinarie
- Gestione dei verbali
- Riservatezza
- Ricorsi
- Reclami nei confronti dell’Organismo di ispezione VEC
- Uso del logo Accredia
- Uso del verbale
- Aggiornamento Regolamento
1 . Generalità
Questa sezione definisce il regolamento adottato dall’Organismo di Ispezione VEC per la verifica ispettiva relativa agli impianti specificati all’art.1 della direttiva del Ministero delle attività produttive del 11/3/02 relativa al Decreto del Presidente della Repubblica n° 462 del 22 ottobre 2001.
Essa descrive in dettaglio le reciproche responsabilità tra l’organismo di Ispezione VEC e la sua cliente, nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verifica.
L’Organismo di Ispezione VEC e i verificatori utilizzati dallo stesso, operano verifiche su impianti dove non sono progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, acquirenti, proprietari, utilizzatori o manutentori.
L’Organismo di ispezione VEC e i verificatori dallo stesso non sono impegnati in attività che possano entrare in conflitto con l’indipendenza di giudizio e con l’integrità professionale in relazione alle attività di verifica. In particolare essi non svolgono attività in conflitto con l’indipendenza dalle attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzazione e manutenzione degli impianti ispezionati.
Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.vecsrl.it
In caso di revisione del regolamento, tutti i clienti che hanno in essere il contratto con l’Organismo di ispezione VEC vengono informati dell’esistenza della nuova versione sotto la responsabilità del responsabile tecnico dell’Organismo stesso.
L’Organismo di Ispezione VEC applica il presente regolamento in maniera uniforme e imparziale per tutti i clienti, assicurando l’accesso a tali servizi senza porre in atto condizioni di tipo finanziario o di altra natura (dimensioni dell’organizzazione, appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo, numero di impianti da sottoporre a verifica, ecc.).
2 . Responsabilità
- Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che l’organizzazione e l’Organismo di ispezione VEC devono assumere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di Verifica.
3 . Controllo del regolamento
- Il regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.vecsrl.it
- In ogni caso le organizzazioni possono richiederne copia cartacea.
- L’Organismo di Ispezione VEC, in caso di revisione del regolamento, informerà opportunamente tutte le organizzazioni secondo quanto previsto dal paragrafo 13.
- Ogni modifica sarà evidenziata con le seguenti modalità:
- il testo revisionato e/o aggiuntivo viene scritto in carattere corsivo – sottolineato
- il testo annullato e non sostituito è segnalato con {testo annullato}
- Nel caso di nuove edizioni, invece, poiché i cambiamenti risultano significativi non viene evidenziata la singola modifica, ma fa testo l’intero contenuto del documento.
4 . Normativa di riferimento
- La legislazione applicabile allo svolgimento delle attività di ispezione di cui al presente regolamento è in accordo con i seguenti documenti legislativi e normativi:
- – DPR 462 del 22/10/2001
- – Direttiva Ministero Attività Produttive dell’11 marzo 2002;
- – Norme CEI di riferimento del settore.
- – Regolamento Accredia RG-01-04 per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione
- – UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012: Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni
5 . Richiesta ed esecuzione dell’ispezione
5.1 Richiesta dell’organizzazione e definizione degli accordi contrattuali
- L’Organizzazione può richiedere il servizio di Ispezione direttamente tramite il modello MOD.07_01 oppure dal sito internet ”http://www.vecsrl.it/richiedi-offerta”, per telefono o via mail in cui andranno indicati almeno i seguenti dati:
- Tipo di verifica: Periodica o Straordinaria ai sensi del DPR 462/01 art.4,6,7
- Per impianti di messa fino ed oltre i 1000V: identificazione dell’impianto oggetto verifica, potenza disponibile in Kw, tensione di alimentazione (AT / MT / BT);
- Per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: identificazione dell’impianto oggetto verifica , tipologia del captatore e estensione impianto.
- Impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione: identificazione dell’impianto oggetto verifica, descrizione di massima dell’impianto, tipologia e modi di protezione degli apparecchi installati.
- Sulla base dei dati di cui sopra VEC predisporrà l’Offerta e la invia all’Organizzazione . L’accettazione dell’offerta può avvenire mediante sottoscrizione per accettazione da parte dell’ organizzazione dell’offerta inviata da VEC oppure attraverso un ordine emesso dall’organizzazione ovvero attraverso un contratto sottoscritto da entrambe le parti. L’accettazione dell’offerta implica l’accettazione da parte dell’organizzazione dei contenuti del presente regolamento.
5.2 RIESAME DEL CONTRATTO
- Consiste nel rivedere l’ordine/contratto in modo da garantire che:
- i requisiti della certificazione/ispezione/verifica siano chiaramente definiti, documentati e compresi;
- ogni divergenza di interpretazione fra VEC e il richiedente sia risolta;
- VEC abbia la capacità di volgere l’attività di ispezione (in relazione al campo di applicazione, alla sede delle unità operative del richiedente e ad ogni altro requisito particolare, come la lingua utilizzata dal richiedente stesso).
- In caso di esito favorevole viene apposto il timbro “VEC” o firma della Direzione e il contratto viene codificato.
5.3 Attività di ispezione : esecuzione
5.3.1 Incarico al Verificatore
- A seguito della stipula del contratto, sulla base dell’ “Elenco Verificatori”, VEC incarica il Verificatore che eseguirà l’ispezione.
- Prima di iniziare le attività, il verificatore prende contatti con l’organizzazione per organizzare le ispezioni. L’organizzazione ha facoltà di ricusare preventivamente il verificatore inviando apposita comunicazione scritta via e-mail ordinaria o PEC alla VEC indicandone i motivi (ad es. per eventuali conflitti di interesse oppure comportamento deontologicamente scorretto).
5.3.2 Esecuzione della Verifica
- L’attività consiste in una verifica di conformità dell’impianto alle Leggi e Normative Tecniche di riferimento di settore, secondo quanto richiesto dal DPR 462/01.
- Durante le verifiche deve essere garantito ai verificatori VEC il libero accesso ai luoghi di lavoro, alla documentazione e l’assistenza necessaria da parte di personale esperto dell’Organizzazione, incaricato dell’assistenza alla verifica. A garantire l’interruzione dell’energia elettrica nell’impianto oggetto id ispezione.
- I clienti hanno il dovere di accettare, senza costi aggiuntivi, l’eventuale presenza del personale Accredia in accompagnamento all’organismo VEC srl presso gli impianti oggetto di ispezione e di accettare, altresì, eventuali ispettori in veste di osservatori per affiancamento/addestramento con personale dell’organismo VEC srl.
- La verifica c/o l’impianto oggetto di ispezione si compone delle seguenti fasi:
- – esame documentale;
- – esame a vista;
- – prove e misure.
- In occasione del sopralluogo c/o l’impianto, l’Organizzazione deve preventivamente rendere disponibile a VEC i documenti obbligatori previsti dal DM 37/2008 e/o 46/90 (per impianti installati prima dell’entrata in vigore del al DM 37/08) e dalla Norma CEI 0-14, per permettere l’esecuzione dell’esame documentale.
- Il suddetto esame documentale è volto ad accertare la presenza di tutta la documentazione obbligatoria prevista dalle leggi di cui sopra. L’assenza della documentazione prevista per legge può essere di impedimento alla esecuzione della verifica. In tal caso è compito del verificatore valutare tecnicamente la fattibilità dello svolgimento della verifica, in caso di subbio provvederà a contattare RT o SRT per delucidazioni tecniche in merito.
- In caso di rilievo di non conformità durante il sopralluogo c/o l’impianto, tale da far concludere la verifica con esito negativo ai sensi della legge vigente, VEC ha 5 gg lavorativi per riesaminare i rapporti e in caso di conferma dell’esito negativo informare l’organizzazione comunicando senza ritardo all’Autorità Pubblica competente gli esiti della verifica per i necessari accertamenti
- Le prove dovranno essere eseguite sulla totalità degli impianti oggetto delle operazioni di verifica, non prevedendo nessun criterio di campionatura
5.3.3 Verbale di Verifica
- Al termine dell’ispezione, il verificatore emette il Verbale di Verifica corredato con gli esiti delle prove e misure (ed eventuali allegati) e lo consegna all’organizzazione. L’invio del Verbale di Verifica avviene entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di ispezione; esso assume validità definitiva solo a seguito del riesame da parte del Responsabile Tecnico e/o SRT della VEC. Se il RT e/o SRT individua verbali non adeguati, contatta il Verificatore per chiarimenti e gli richiede di riemettere il verbale corretto e di riconsegnarlo all’organizzazione.
6 . Verifiche straordinarie
- Per verifica straordinaria si intende l’insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di:
- esito negativo della verifica periodica
- richiesta da parte dell’Organizzazione
- modifica sostanziale dell’impianto
- A seguito di una verifica con esito negativo, emessa da qualsiasi soggetto abilitato (Organismo Abilitato/Ente pubblico di vigilanza), l’Organizzazione deve provvedere a risolvere le cause che hanno comportato l’emissione di tale verbale.
- Successivamente l’organizzazione deve contattare un Organismo Abilitato per richiedere la verifica straordinaria (“a seguito di verbale negativo”) che sarà effettuata per attestare l’avvenuto ripristino delle condizioni di esercizio sicuro dell’impianto oggetto del rilievo.
- In questo caso la verifica straordinaria non modifica la scadenza della successiva verifica periodica.
- In caso di verifica straordinaria su richiesta dell’Organizzazione o per modifica sostanziale dell’impianto, questa deve essere motivata, in modo da poter meglio individuare le ragioni della richiesta e le parti dell’impianto da verificare in maniera puntuale.
- Nel verbale, in questo caso, sarà precisato l’oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o meno la scadenza della successiva verifica periodica.
- Per valutare quando una modifica deve essere considerata sostanziale e, quindi, quando le modifiche sostanziali richiedono una verifica straordinaria, l’Organizzazione può fare utile riferimento alla Circolare n° 12988 del 24/10/1994 emanata dall’ISPESL e che di seguito si riporta:
- “Per trasformazioni sostanziali si intendono quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l’impianto totalmente o nel punto di consegna. Sono esempi di trasformazione sostanziale:
- variazioni della categoria dell’impianto o della tensione di alimentazione (es. da bassa ad alta tensione);
- aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;
- una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l’impianto;
- negli impianti di II categoria l’aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all’interno di esse,
- cambio di destinazione dell’utenza, con diversa applicazione Normativa (es. magazzino di vendita trasformato in ambulatorio medico).
- Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali le modifiche nei quadri elettrici secondari o nei circuiti terminali, l’aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull’impianto elettrico come in precedenza indicato.
- Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali quelle che comportano un incremento del livello di rischio.”.
- Relativamente alle verifiche straordinarie, inoltre, è facoltà dell’Organizzazione chiedere una verifica dell’impianto per qualsiasi ragione (per esempio a seguito di un infortunio, per anomalie che dovessero manifestarsi sull’impianto, a seguito di un incendio, un allagamento, una fulminazione, ecc.).
7 . Gestione dei verbali
- Una volta riesaminato il verbale, VEC aggiorna il proprio elenco dei verbali emessi.
- L’elenco non è disponibile al pubblico, ma è a disposizione delle autorità di vigilanza, nel caso ne sia fatta richiesta.
- I verbali vengono inviati alle Organizzazioni clienti in formato elettronico a mezzo e-mail.
- VEC invia periodicamente al Ministero competente l’elenco dei verbali emessi, in base a quanto richiesto dalla Direttiva del Ministero delle Autorità Produttive dell’11 marzo 2002.
- Tale elenco contiene:
- – la ragione sociale dell’Organizzazione ed il suo indirizzo;
- – il numero di impianto, come codificato da VEC;
- – il tipo di servizio effettuato;
- – la frequenza della verifica (biennale/quinquennale);
-
– nominativo verificatore
8 . Riservatezza
- L’Organismo di Ispezione VEC assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la verifica degli impianti vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da specifiche disposizioni di legge.
- Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale dell’Organismo di Ispezione VEC coinvolto nelle operazioni di verifica sottoscrive una dichiarazione di impegno alla riservatezza, copia della quale viene rilasciata all’organizzazione su richiesta.
9 . Ricorsi
- L’organizzazione che ha utilizzato i servizi di verifica in accordo al DPR 462/01 dell’Organismo di ispezione VEC ha facoltà di presentare ricorsi scritti nei confronti dell’Organismo stesso in riferimento alle verifiche svolte presso l’organizzazione.
- L’organizzazione che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno all’Organismo di Ispezione VEC all’attenzione dell’Amministratore Unico – Viale Alessandro Volta n°12r-14r 50131 Firenze (FI); tale lettera dovrà riportare i riferimenti dell’organizzazione, l’oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate, la firma dal legale rappresentante dell’organizzazione.
- Con specifico riferimento ai ricorsi, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l’ispezione. VEC invierà al ricorrente dei rapporti sul progresso e sui risultati del ricorso
- Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso (in tali casi all’Organismo di Ispezione VEC invierà al mittente una comunicazione con le motivazioni della respinta).
- L’Amministratore Unico dell’’Organismo di Ispezione VEC si occuperà di verificare le motivazioni del ricorso analizzando sia la documentazione del ricorso stesso che eventuali interviste al personale coinvolto nelle attività di verifica (tecnici incaricati).
- Al termine dell’indagine l’Amministratore Unico raccoglierà le risultanze della stessa ed informerà il ricorrente sugli esiti con una comunicazione scritta che illustrerà in funzione della casistica sotto riportata quanto segue:
- a) nel caso vengano riconfermate le decisioni prese in precedenza ed oggetto del ricorso, la lettera riporterà le motivazioni che hanno portato alla conferma della precedente decisione
- b) nel caso la decisione presa in precedenza ed oggetto del ricorso venga modificata, la lettera riporterà la modifica della decisione, le motivazioni che hanno portato a tale modifica e le azioni che si intendono adottare all’interno dell’Organismo di Ispezione VEC affinché eventuali casi simili non si ripetano.
10 . Reclami nei confronti dell’Organismo di Ispezione VEC
- L’Organismo di ispezione VEC prende in considerazione i reclami e le segnalazioni provenienti dalle organizzazioni clienti e altri soggetti interessati alle seguenti condizioni:
- devono essere formalizzati per iscritto (è accettato qualsiasi supporto quale lettera, fax, e-mail) e devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo
- deve essere esplicitato il nominativo ed il recapito del reclamante;
- devono essere formalizzati i motivi del reclamo .
- Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo o nella segnalazione presentata dall’organizzazione, questa viene contattata per i necessari chiarimenti.
- I reclami e le segnalazioni vengono gestite tramite un apposito registro dei reclami e per ognuno di esse verrà inviata comunque una prima risposta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. I reclami vengono esaminati dal Direttore Tecnico dell’Organismo di ispezione VEC, che svolge le opportune indagini.
- Con specifico riferimento ai reclami ricevuti, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l’ispezione. VEC invierà al ricorrente dei rapporti sul progresso e sui risultati del ricorso.
11 . USO DEL LOGO ACCREDIA
- Al cliente è inibito l’utilizzo sia del logo VEC s.r.l. che del logo Accredia. L’Organismo VEC utilizzerà il logo Accredia sui verbali di verifica come da Regolamento Accredia RG-09.
12 . Uso del verbale
- Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all’oggetto dell’Ispezione. In caso di accertamento di comportamenti scorretti, VEC s.r.l. intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine. È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da VEC s.r.l., purché riproducano integralmente l’originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata
13 . Aggiornamento Regolamento
- L’Organismo VEC potrà in ogni momento modificare il regolamento . In tal caso l’Organismo VEC comunicherà a tutte le organizzazioni clienti l’avvenuta modifica del regolamento e il rimando all’area di consultazione web disponibile on-line all’interno del sito www.vecsrl.it.