Verifica periodica di generatori di calore di impianti termici installati in edifici civili e comunque non utilizzati come attrezzature di lavoro (N.B.: questa tipologia di verifiche viene effettuata con gli stessi metodi e contenuti di quelle previste dal D.M.
01/12/1975, ma non ha la stessa valenza giuridica, in quanto le verifiche periodiche previste dal suddetto D.M. sono di competenza esclusiva dell’ASL competente territorialmente. Le nostre verifiche pertanto sono effettuate su base volontaria e possono consentire di dimostrare la massima diligenza del datore di lavoro o dell’amministratore di condominio o del proprietario dell’immobile quando la ASL competente territorialmente non provvede ad effettuare le verifiche previste dal D.M. 01/12/1975 entro i termini temporali previsti dalla legge).