VEC s.r.l., nel rispetto della legislazione vigente e delle norme tecniche di riferimento, effettua, su richiesta dell’amministratore di condominio, controlli periodici con personale qualificato secondo procedure standardizzate di:
- ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, montascale e similari (art. 13 e 14 D.P.R. 162/99 e Norme Tecniche UNI EN di settore)
- impianti di messa a terra dell’impianto elettrico condominiale (D.P.R. 462/01 e Norme Tecniche CEI di settore)
- impianti di riscaldamento centralizzato (Norme Tecniche UNI EN di settore)
- portoni e cancelli motorizzati (Norme Tecniche UNI EN di settore, in particolare la Norma UNI EN 12453:2017)
Il verbale di verifica viene prodotto a seguito di esame a vista, analisi documentale e misure strumentali.
L’effettuazione dei controlli periodici consente all’amministratore di condominio di adempiere, oltre a specifici adempimenti di legge, anche agli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di amministrazione condominiale, così come modificato dalla Legge 11/12/2012 n° 220 (G.U. 17/12/2012) “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, cosiddetta “Riforma del Condominio”:
Art. 1130. (Attribuzioni dell’amministratore). L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
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4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;
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6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
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8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;
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L’inottemperanza agli obblighi di cui al punto 6) dell’art. 1130 C.C. (cura della tenuta del registro di anagrafe condominiale, con riferimento particolare ad ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza), costituisce, ai sensi del punto 7 dell’art. 1129 C.C., come modificato dalla Legge 220/2012, grave irregolarità, che determina giusta causa per la revoca dell’amministratore di condominio. Tale registro di anagrafe condominiale, per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di legge dell’edificio, viene definito dalla Norma UNI 10801:2016, “Attività professionali non regolamentate – Amministratore di condominio – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” come fascicolo del condominio nel seguente modo:
3.31 Fascicolo del condominio: Raccolta organica dei documenti minimi che l’amministratore deve conservare a testimonianza del rispetto dei requisiti di legge da parte dell’immobile e della sua corretta gestione con particolare attenzione dai documenti riferibili al mantenimento della sicurezza dell’edificio e degli impianti presenti.
Per quanto attiene alle specifiche attribuzioni dell’amministratore di condominio sul tema della sicurezza, si rimanda all’estratto della Norma UNI 10801:2016, punto 4.
L’appendice B della Norma UNI 10801:2016 individua i contenuto del fascicolo del condominio.