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VERIFICA ATTREZZATURA DI LAVORO ART. 71 Dlgs 81/2008

VEC s.r.l con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6 del 14 febbraio 2020, è stata abilitata all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell’art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 e secondo le modalità del D.M. 11 aprile 2011.

L’abilitazione riguarda tutte le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero:

Attrezzatura di lavoro

Periodicità

Scale aeree ad inclinazione variabile

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano

Verifica biennale

Ponti sospesi e relativi argani

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica triennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.

Verifica annuale

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Verifica annuale

Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne

Verifica biennale

Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg Non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica triennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua.

Verifica di funzionamento: biennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.

Verifica di funzionamento: quadriennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.

Verifica di funzionamento: quinquennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Verifica di funzionamento: triennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in I e II categoria

Verifica di funzionamento: quadriennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Generatori di vapor d’acqua.

Verifica di funzionamento: biennale

Visita interna: biennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C

Verifica di funzionamento: quinquennale

Verifica di integrità: decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW

Verifica quinquennale

Il D.Lgs. 81/2008 individua, tra i soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VI del medesimo decreto, oltre all’INAIL, per le prime verifiche periodiche, e all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, per le verifiche periodiche successive alla prima, anche Soggetti Abilitati, come VEC s.r.l, autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Pertanto, per le verifiche delle suddette attrezzature di lavoro, il Datore di Lavoro dovrà rivolgersi:

  • all’INAIL, per le prime verifiche periodiche, oppure ai Soggetti Abilitati (come VEC s.r.l.), qualora INAIL non provveda ad effettuare la prima verifica periodica entro 45 giorni dalla richiesta;
  • indifferentemente alla ASL territorialmente competente o ai Soggetti Abilitati, come VEC s.r.l , autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per le verifiche periodiche successive alla prima.

Scarica l’estratto D.Lgs. 81/2008 riguardante le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Scarica la versione integrale del DM 11 aprile 2011

Scarica la legislazione di riferimento

VEC S.r.l.

Per qualsiasi informazione , rivolgersi al numero tel-fax +39 055 / 0113425
o tramite e-mail ad info@vecsrl.eu – pec@vecsrl.com
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